Brano: Epurazione
riamméssi al Senato dalla stessa Alta Corte, per revoca della precedente ordinanza di decadenza.
L'Alto Commissario
Per l'applicazione dei suddetti provvedimenti venne nominato un Alto Commissario, assistito da Commissari aggiunti per ogni settore. Nei Comuni, nelle Province, nelle associazioni di beneficenza e negli enti sottoposti al controllo delle amministrazioni locali furono istituite Commissioni per l'epurazione, composte da un magistrato, un funzionario di Prefettura e un membro designato dall'Alto Commissario.
Tale struttura parve idonea a conseguire la « defascistizzazione » nelle pubbliche amministrazioni, ma i risultati pratici avrebbero ben presto smentito l’ottimistico giudizio che ne era stato dato. In realtà, già la legge del 1944, che rimane la fondamentale, e le successive disposizioni contenevano formulazioni ambigue che potevano facilmente prestarsi a interpretazioni soggettive e di comodo, quindi ad applicazioni estreme, di esagerato rigore come pure di eccessiva tolleranza.
Ad esempio, non risultava facile stabilire chi avesse « attivamente partecipato alla vita politica del fas[...]
[...]purandi fecero sì che l’art. 16 venne svuotato di qualsiasi valore. In luogo del requisito richiesto « di essersi distinto nella lotta contro i tedeschi » (cosa che implicava una partecipazione attiva alla lotta e l’aver corso un rischio personale), in molti casi per ottenere l’assoluzione fu sufficiente dimostrare che l’interessato non aveva fatto la spia. Non erano trascorsi neppure due mesi dall’emanazione della legge n. 159 (27.7.1944) che l'Alto Commissario aggiunto per l’epurazione si preoccupò di emanare una circolare (8.9.1944), nella quale venivano precisati i criteri da seguire nell'applicazione della legge: « Pur non indulgendo a colpevoli debolezze o a influenze corruttrici, l’Alto Commissario aggiunto ha ritenuto necessario opporsi subito ad ogni eccessiva rigidità ed a qualsiasi forma di ” estremismo ”, ravvisando in ciò una deformazione e violazione dello spirito della legge ». Nella stessa circolare, che significativamente si intitolava: « Fini e limiti dell’Epurazione », si diceva tra l’altro: « Il fascista ravveduto, anche se sia stato così cieco da prolungare il suo errore fino al maturare della disastrosa crisi nazionale, e il buon funzionario, non devono essere allontanati daH'Amministrazione con superficiale apprezzamento, perché la legge in esame tende ad allontanare sos[...]
[...]fatta eccezione per i massimi gerarchi che si trovavano latitanti o in stato di arresto e che comunque erano soggetti a procedimenti penali), cavillando sulle interpretazioni della legge o favoriti da complicità e « compiacenze » riuscirono quasi tutti a salvarsi. L’epurazione colpì soltanto « gli stracci » e finì per essere un’amara beffa per tutta l’Italia antifascista e democratica.
I risultati
Da una relazione sull’attività svolta dall’Alto Commissario aggiunto per l’epurazione dal 15 agosto al 31.12.
1944 si apprende che in quel periodo erano state richieste dall'Alto Commissario stesso 1.258 sospensioni, mentre 600 sospensioni erano state accolte ed effettuate dai ministri competenti, e 2.900 erano state attuate per iniziativa delle varie Amministrazioni, per lo più in base a ordinanze del Governo militare alleato senza l’intervento dell'Alto Commissario aggiunto.
Per quanto riguarda i giudizi delle
Commissioni di primo grado, la stessa relazione informa che, su un totale di 3.588 casi sottoposti a giudizio di epurazione, 597 erano stati risolti con dispense dal servizio, 1.461 con sanzioni minori e 1.530 con proscioglimenti. La maggior parte dei giudicati presentò poi ricorso, e i ricorsi vennero in genere accolti anche per gli intervenuti mutamenti nel clima politico del paese.
Nel nuovo clima i provvedimenti di clemenza seguiti alla proclamazione della Repubblica vennero interpretati in senso restrittivo quando si trattava di casi[...]